ANZI, COM’È GIÀ … dopo il nostro impegno per anticiparne l’entrata in vigore!
Infatti è meglio dire com’è diventata la legge 3 del 2012 dopo che è stata modificata, inserendo le variazioni previste dal Nuovo Codice Della Crisi D’impresa.
Si, al sesto tentativo, la normativa sul sovraindebitamento prevista dal Codice che entrerà in vigore in settembre 2021, è diventata immediatamente applicabile grazie al loro inserimento nella legge 3 del 2012.
E’ un grande risultato, ottenuto dall’unione di Magistrati, Associazioni, Professori Universitari e operatori del settore (noi di Legge3.it), che fin dalla comparsa della Pandemia di sono prodigati affinché dette norme fossero anticipate anziché rinviate.
Ma quali sono queste norme?
Le vediamo fra un attimo, prima andiamo ad analizzare il perché sono importantissime.
Perché la legge 3 sul sovraindebitamento del 2012 ha avuto una così scarsa applicazione pur essendo passati quasi nove anni dalla sua entrata in vigore?
Viene subito da pensare che da molti venga considerata una legge che agevola i furbi.
Me ne rendo conto anche e soprattutto discutendo con le persone o leggendo certi commenti nelle nostre pagine social: “i debiti vanno pagati” oppure “è una legge fatta per i furbi” o ancora “tanto vale indebitarsi e poi ricorrere alla legge”.
Questi sono luoghi comuni.
La realtà però va molto vicino a questo pensiero.
Nel nostro Paese il debitore è ancora visto come un soggetto da combattere, una persona da allontanare dalla società, un delinquente.
La stessa legge fallimentare (che ricordo è contenuta in un Regio Decreto del 1942) è stata scritta con questo obiettivo:
- allontanare il fallito dalla società.
Tanto più che fino a non molti anni fa, al debitore incappato in un fallimento era proibito poter tentare di riaprire una qualsiasi attività e addirittura gli era proibito il voto alle elezioni.
“DECOCTOR ERGO FRAUDATOR” : Debitore Insolvente e quindi Truffatore, diceva un giurista del 1300.
Questa frase fu attribuita infatti a Baldo degli Ubaldi professore di diritto in molte Università dell’epoca, a proposito di chi non riusciva a pagare i propri debiti.
Questo concetto è così impregnato nella mentalità di avvocati, commercialisti e giudici che è molto difficile da estirpare.
E prende le sue origini da molto prima del ‘300.
- Nell’antica Grecia per il debitore insolvente era previsto un trattamento severissimo che si riassumeva nella frase “chi non ha denaro, pagherà con il corpo”, e quindi molte volte il debito veniva pagato con la schiavitù se non addirittura con la vita.
- Le cose non miglioravano nell’antica Roma dove il debitore diventava di proprietà del creditore e quindi lo poteva vendere al mercato degli schiavi.
Soltanto più avanti i debitori vennero distinti in due categorie: quelli in mala fede e quelli in buona fede.
I primi continueranno a pagare con il corpo i loro debiti insoluti ma anche per quelli in buona fede i trattamenti non erano poi così magnanimi: rimanevano esclusi dalla vita militare, politica e amministrativa.
Se in principio per loro era proibito anche assistere ai pubblici spettacoli, in un secondo momento furono ammessi in un settore specifico a loro riservato in modo che potessero essere riconosciuti, sbeffeggiati e insultati dal resto del pubblico.
Nei secoli successivi non andò molto meglio per chi non riusciva a onorare i suoi impegni finanziari.
- Nel 1500 era prevista la morte per chi entro tre mesi non fosse riuscito a stipulare un concordato con i creditori.
Questo succedeva anche nello Stato Pontificio.
- Nel Regno di Napoli la legislazione bancaria del 1536 prevedeva per i falliti la pena di morte.
Solo nella Serenissima Repubblica di Venezia, che di commercio viveva e capiva forse un po’ più di altri, erano previste per legge trattative fra debitore e creditori.
In quell’epoca, proprio nella Serenissima Repubblica, prese piede l’usanza di spezzare il bancone usato dai banchieri insolventi nelle piazze delle città.
Nasce quindi in quei tempi il termine “bancarotta”.
In certi comuni, i falliti venivano fatti girare per la città legati con una corda a un asino vestiti della sola camicia. Da qui nacque il detto “restare in maniche di camicia”.
Nel 1779 il Granduca Pietro Leopoldo di Toscana abolì il carcere per i debitori e in seguito la giurisprudenza subì l’influenza del codice di commercio Napoleonico che prevedeva la distinzione tra bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice.
Anche il codice emanato alcuni anni dopo l’unificazione d’Italia del 1865 prevedeva questa distinzione.
Procedura per sovraindebitamento: a cosa serve?
E arriviamo al 1942, quando con il Regio Decreto n. 267 del 16 marzo, viene regolamentato il fallimento dell’impresa e dell’imprenditore.
Obiettivo principale, come abbiamo già visto, è quello di dare massima soddisfazione ai vari creditori attraverso una parità di trattamento.
Questa garanzia viene attuata dall’ordinamento attraverso delle procedure che hanno come scopo quello di liquidare il patrimonio dell’imprenditore per soddisfare i creditori.
Queste procedure prendono il nome di procedure concorsuali e prevedono l’intervento dell’autorità giudiziaria.
Lo scopo principale è la drastica riduzione dell’autonomia imprenditoriale mediante la sottrazione all’imprenditore delle disponibilità dei beni e la nomina di un organo con funzioni di controllo sull’esercizio dell’attività.
Ben diversa la visione del fallimento nei paesi anglosassoni e principalmente nel paese più ricco e industrializzato al mondo, gli Stati Uniti d’America.
Negli USA l’opinione comune è che se una persona non ha avuto almeno un fallimento nella sua vita professionale, è una persona incompleta.
Da questo punto di vista la cultura americana è totalmente diversa dalla nostra.
Per loro non è pensabile creare un’azienda di successo senza sbagliare e il fallimento è un elemento naturale del mercato.
Legge sul sovraindebitamento: Chi fallisce deve essere messo in condizione di ripartire.
Ripartire per poter ripagare i debiti contratti precedentemente.
La Legge 3 del 2012 era nata proprio con questi presupposti, cioè dare all’indebitato la possibilità di ripartire da zero e diventare di nuovo risorsa attiva per il Paese.
Qui da noi invece, equiparandola alla legge fallimentare per le imprese, quasi tutti i soggetti coinvolti nella procedura, e quindi avvocati, commercialisti, gestori, OCC e giudici, hanno tenuto sempre la “mentalità punitiva” erede del <<Decoctor Ergo Fraudator>> di antica memoria.
Ma qualcosa sta cambiando e ancora una volta su iniziativa della Comunità Europea che alla fine del 2014 invitava gli stati membri a un nuovo approccio al fallimento delle imprese e dell’insolvenza.
La risposta alla crisi dovrebbe consistere, secondo l’Europa, nel creare un sistema efficiente di ristrutturazione e riorganizzazione delle imprese, che permetta loro di sopravvivere alle crisi finanziarie, di operare in modo più efficace e se necessario di ripartire da zero.
A seguito di queste raccomandazioni, nel 2015 l’allora Ministro della Giustizia Andrea Orlando nominò la cosiddetta commissione Rodorf (dal nome del magistrato chiamato a presiederla).
Compito della commissione era la predisposizione di un disegno di legge per la revisione delle norme in materia concorsuale.
Ne scaturì la legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017 diretta a riformare integralmente la materia dell’insolvenza e delle procedure fallimentari.
Dai lavori della commissione, a seguito della legge delega, nacque alla fine del 2018 il Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio del 2019.
L’entrata in vigore era fissata per il 15 agosto 2020. Vedremo in seguito che purtroppo questa scadenza non è stata rispettata.
Crisi da sovraindebitamento: come combatterla?
Nel nuovo codice spariscono del tutto le parole fallimento e fallito che tante tragedie umane hanno provocato nel tessuto sociale italiano.
Obiettivo delle nuove norme non è più far chiudere le aziende e liquidare il patrimonio dell’imprenditore per soddisfare i creditori, ma quello di capire in anticipo i segnali di crisi e prendere tutti i provvedimenti necessari per attuare la continuità aziendale ed evitare la liquidazione giudiziale.
Cambia totalmente la visione e cambierà sicuramente anche l’atteggiamento degli addetti ai lavori, anche nei confronti della legge che si occupa di far ripartire gli indebitati minori, cioè quelli che non potevano accedere alle procedure concorsuali, quelli cioè a cui era dedicata una legge lungimirante come la legge 3 del 2012.
Il sovra indebitamento dell’imprenditore “minore” è infatti previsto nel nuovo codice e tutte le norme della legge “salva suicidi” sono conglobate in esso.
La legge3/2012 non viene abrogata – come da tradizione italiana dove convivono 76.000 leggi (in Francia sono 7.000 e in Germania 5.000) molte volte in contrasto fra loro.
Quindi la “nuova legge 3” come ormai ci piace chiamarla, sarà contenuta nel Codice della Crisi d’Impresa e ne prenderà quindi lo stesso spirito.
- Infatti si allargano le possibilità di aderirvi;
- si allarga la platea degli aventi diritto;
- si sono inserite norme che accorciano i tempi per l’esdebitazione
- e che puniscono le banche e le società finanziarie che non sono molto attende nel valutare il merito creditizio dei clienti.
Legge sul sovraindebitamento aggiornata: Quali sono le novità della nuova legge 3?
Fondamentalmente l’impianto della legge resta lo stesso con lo stesso obiettivo: dare la possibilità ai soggetti insolventi di predisporre un piano di rientro o mettere a disposizione il loro patrimonio per pagare i debiti che possono pagare ed essere liberi da quei debiti che non riusciranno mai a pagare.
Restano invariati anche i requisiti per poter accedervi e cioè:
- Essere in stato di crisi o di insolvenza, quindi nello stato che si manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
- Che sia un consumatore, un professionista, un imprenditore minore, un imprenditore agricolo o ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali in caso di crisi o insolvenza.
Restano le tre diverse procedure che però cambiano nome.
- L’Accordo di Composizione diventa Concordato Minore;
- il Piano del Consumatore diventa il Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore;
- la Liquidazione del Patrimonio diventa la Liquidazione Controllata del Sovraindebitato.
1. La Procedura Famigliare
I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando sono conviventi o quando il sovra indebitamento ha origine comune.
Questo passaggio è molto importante perché non era previsto nella vecchia legge e ogni membro di una stessa famiglia era costretto a presentare una pratica a parte magari per debiti in comune, con aggravio di costi e tempi.
Se uno dei membri della famiglia non è consumatore si potrà accedere solo al concordato minore o alla liquidazione controllata.
- Oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia: i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti di un’unione civile e i conviventi di fatto.
E’ specificato nella legge che la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione.
Fondamentale questa precisazione perché alcuni Tribunali, pochi in verità, non prendevano in considerazione questi tipi di finanziamenti come stralciabili, mettendo spesso in difficoltà il buon esito delle procedure.
2. Le banche e le finanziarie dovranno stare molto più attente nell’erogare finanziamenti
- nella relazione particolareggiata predisposta dall’OCC deve essere indicato “se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio, valutato il reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”.
Tradotto in linguaggio pratico, le banche e le finanziarie dovranno stare molto più attente nell’erogare finanziamenti perché, in caso di negligenza, la loro posizione sarà vista negativamente dal giudice nella ripartizione delle somme e nella possibilità di opporsi alle decisioni prese.
A differenza della legge 3 del 2012 il Consumatore non potrà accedere al Concordato Minore.
Nel Concordato Minore una notevole variazione prevede la falcidia anche dei crediti privilegiati purché la proposta sia migliorativa rispetto all’ipotesi liquidatoria.
- La soglia di assenso da parte dei creditori nel nuovo codice è prevista al 50% e non più al 60%.
Se pensiamo alla prima scrittura della legge 3 del 2012 che prevedeva un assenso del 70%, poi passato al 60% nella riforma del 2015, vediamo che anche qui l’obiettivo del piano è sempre più quello di una continuità aziendale anziché della liquidazione.
3. Il Concordato Minore della società produce i suoi effetti anche sui soci illimitatamente responsabili.
Quindi i soci di una snc o di una sas, che finora erano costretti a presentare una pratica per la società, una pratica per loro e magari anche per le mogli, ora con un’unica pratica societaria, ne recepiscono direttamente i benefici.
Il giudice inoltre può omologare la proposta di concordato anche in caso di contestazioni, se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto attraverso il piano in misura migliorativa rispetto all’alternativa liquidatoria.
Anche questa è una importantissima novità visto che prima molti piani non potevano essere approvati per la mancata adesione dell’Agenzia delle Entrate o di Equitalia, ora chiamata Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Nella legge 3 del 2012 la liquidazione, come le altre procedure, era su richiesta volontaria del debitore.
Nel Codice della Crisi potrà essere richiesta anche dai creditori o dal Pubblico Ministero, ma al debitore sarà data la possibilità e il tempo, di presentare una proposta di concordato o piano di ristrutturazione.
4. Liquidazione del Debitore incapiente e esdebitazione di diritto.
Come abbiamo visto in altri articoli presenti sul blog, l’esdebitazione a seguito della Liquidazione non avviene in automatico ma a seguito di domanda del debitore.
La richiesta deve avvenire entro un anno dalla conclusione della procedura e solo in seguito a determinati requisiti tra i quali, il più importante a mio avviso, il fatto che i creditori “almeno in parte siano stati pagati”.
Nella nuova legge 3 l’esdebitazione diventa un diritto e scatta dopo 3 anni dall’apertura della liquidazione.
Ricordo che prima la liquidazione doveva avere una durata minima di almeno 4 anni.
Ciò avverrà a prescindere dalle somme messe a disposizione e quindi potrà essere esdebitato anche il soggetto che non sarà riuscito a mettere nella procedura nessun reddito o patrimonio, il debitore incapiente appunto, come viene chiamato nella nuova legge 3.
Come si può facilmente capire le nuove norme vanno nella direzione suggerita dalla Commissione Europea per dare la possibilità ai soggetti sovra indebitati di uscire dai debiti e ripartire puliti.
La riforma, a causa della pandemia, era stata rinviata a settembre 2021 ma grazie all’impegno di aziende come la nostra e personalità del mondo universitario, giudiziario e associativo, siamo riusciti a far modificare la legge 3 del 2012 e a far rendere applicabili quelle norme fin da subito.
Abbiamo presentato ben sei volte gli emendamenti al governo in questi mesi e finalmente il destino di milioni di persone che lottano ogni giorno contro i troppi debiti è stato ritenuto degno di considerazione tra le mura dei palazzi del potere.
Se anche tu oggi hai più debiti di quanti puoi pagarne e vuoi liberarti di questo problema una volta per tutte la nuova legge 3 è la soluzione che stavi cercando
- Chiama il numero verde ☎️ 800662518
oppure compila il modulo qui in basso
una domanda
con nuova legge 3 in vigore dal 2021giugno
si puo’ riacquistare la casa pignorata con altri debiti e fare un unica soluzione con una banca per un mutuo ipotecario o finaziamento?
Salve Antonio, grazie per aver lasciato il tuo commento. In merito alla tua domanda ci sarebbe da fare delle considerazioni importanti.
Si ricordi che una delle condizioni fondamentali per accedere a questa legge è il fatto che non ci siano stati comportamenti da parte del debitore per peggiorare la propria situazione.
In altre parole: se si hanno già problemi di debiti che non si riescono a pagare, fare altri debiti porta solo a peggiorare la propria situazione…
Detto questo, immagino che probabilmente c’è un problema specifico a cui desidera una risposta concreta, per questo le consiglio di chiamare il numero verde 800662518 per prenotare una consulenza gratuita con i nostri specialisti (oppure può compilare il modulo di richiesta che trova in questa pagina).
Si ricordi una cosa, la legge 3 è la soluzione per uscire dal tunnel dei debiti, per chi non ha altra possibilità di pagarli, va applicata questa legge in modo professionale e con competenze specifiche… stia molto attento a chi le promette “miracoli”… prima di cadere in qualche raggiro.
Venga in appuntamento gratuitamente con noi, avrà le idee chiare alla fine su come può fare a risolvere la sua situazione, senza rischiare inutilmente!
Buona Vita
Salve volevo sapere se dopo essere stata pignorata casa e essere arrivati al piano di riparto che non ha soddisfatto il debito possono ancora ritornare all’attacco se il debito è molto superiore . Premettendo che io non sono il richiedente del presito ma il mio ex compagno e ho solo fatto da garante ma la finanziaria ha fatto causa anche a me.può rivalersi sullo stipendio solo a lui o in contemporanea anche al mio essendo statali
Sig.ra Fernanda grazie per averci scritto.
In effetti il problema è proprio questo: se il creditore non è pienamente soddisfatto (quindi se c’è ancora un debito residuo) ha il diritto e la possibilità di continuare ad agire nei confronti:
– sia del debitore (in questo caso il suo ex compagno)
– sia nei confronti dei garanti (e quindi anche verso di lei).
Questo significa che fino a quando il debito non sarà del tutto estinto anche lei rischia il pignoramento… e non solo dello stipendio, ma di tutto quanto possa essere liquidato (beni mobili o immobili).
Le consiglio di contattarci senza aspettare ancora un solo giorno, ci chiami al numero verde 800 66 25 18 o compili il modulo di richiesta che trova su questo sito.
Le daremo una consulenza gratuita e senza impegno, che l’aiuterà a capire come stanno le cose nel dettaglio per la sua situazione e vedremo anche se il suo caso può essere risolto in modo definitivo accedendo alle procedure della legge 3/2012.
Ci chiami presto: 800 66 25 18
Buona vita
Salve, la casa dove attualmente vivo è divisa in due appartamenti uno dei miei genitori dove c’è un ipoteca e un mutuo e il mio appartamento dove c’è sempre un ipoteca e un mutuo. Io pago regolarmente ma mio padre dopo aver avuto un tumore si è indebitato e ora non è più in grado di lavorare, vive con la pensione e non può più pagare il suo mutuo. Ho provato a chiedere alla banca se mi veniva incontro, accollandomi la sua parte ma non ci riesco. Sono venuta a conoscenza inoltre che c’e un unica ipoteca su tutta la casa anche la mia. Mi dicono che manderanno le due case all’asta ma com’è possibile mandarci anche la mia se pago puntuale il mutuo ogni mese? Inoltre ho fatto fare delle perizie, usura, tassi altissimi, pensate che pago 450 euro per 70 Milà euro. Non posso fare manco surroghe perché nella mia casa c’e l’ipoteca di mio padre in quanto una volta era un unica casa poi è stata divisa, ma pensavo che una volta che il garage diventasse appartamento loro toglievano l’ipoteca dei miei genitori nella mia casa. Possibile che questi ipotecano di tutto e di più?
Gentile Laura, la situazione, per come la descrive, sembra un po’ complessa e non mi pare il caso di azzardare consigli senza prima approfondire meglio alcuni aspetti.
Le consiglio di contattarci al numero verde 800 66 25 18 o di compilare il modulo di contatto.
In questo modo potremo fornirle una consulenza più specifica ed approfondita.
Ci contatti perché la nostra consulenza sarà per lei del tutto gratuita e senza impegno… solo una cosa le dico: ha parlato di aver fatto controllare il mutuo per rischio usura etc, giusto?
Bene, allora ascolti, prima di tentare di agire contro la banca, come sicuramente le avrà consigliato qualche “perito”, faccia molta attenzione perché rischia di peggiorare la situazione nel caso dovesse fare qualche passo falso.
Si fidi di questo che le sto dicendo perché ho molta esperienza in questo campo.
Ci chiami dunque al numero verde 800 66 25 18 e le daremo una consulenza gratuita che la può aiutare realmente.
Grazie per averci scritto, Buona Vita.
Gianmario Bertollo
Vorrei sapere se questa legge3 vale anche per chi ha la cessione del quinto, Grazie.
Gentile Manlio, grazie per aver commentato.
La sua domanda è molto importante perché è un dubbio che attanaglia tantissime persone che come lei sono in difficoltà anche a causa della pesantezza della rata della cessione che riduce di molto la disponibilità mensile, ancor più quando ci sono anche altre rate ed altre spese impreviste.
Per questa ragione le dico, c’è una buona notizia: la legge 3 si può fare anche in presenza di una cessione del quinto, certo!
Serve però fare un quadro completo della sua situazione per poterle dare una risposta completa e concreta e per poterle dare la garanzia che la sua situazione si potrà risolvere definitivamente.
Per questo le dico: ci chiami al numero verde 800 66 25 18 e le daremo una consulenza gratuita… ma stia attento, perché deve mettersi in moto rapidamente se vuole evitare che la sua situazione peggiori e vada fuori controllo.
Ho un pignoramento in busta paga dal 2015 per via della agos, ad oggi non riusciamo più a far fronte alle spese poiché monoreddito..volevo sapere se possibile destinare il mio tfr per chiudere il mio debito con la Agos..abbiamo già contattato uno studio legale che ci ha estirpato 650 euro promettendogli la risoluzione con la legge 3, na ad oggi dopo un mese ci hanno inviato solo email dove ci dicono che la finanziaria non accetta saldo a stralcio più del 10% e che quindi nulla di fatto
Salve Massimiliano, grazie per averci scritto.
Come ha sicuramente potuto intuire lei stesso, le persone a cui si era rivolto l’hanno ingannata… perchè?
Perché prima le hanno promesso di accedere ai benefici della legge 3/2012 e poi invece hanno solamente messo in atto un tentativo di saldo e stralcio che neppure è andato a buon fine.
Quindi prima di tutto voglio che per lei sia chiaro questo: Saldo e stralcio e Legge 3/2012 sono due cose completamente diverse!!!
Stia molto attento quindi a chi le fa promesse “miracolose” perché vengono sempre disattese!
Quello che le posso consigliare è di contattarci immediatamente per poter incontrare uno dei nostri specialisti legge3.it ed avere una consulenza gratuita e senza impegno nella quale potrà chiarire ogni suo dubbio.
Il nostro specialista analizzerà con cura il suo caso e l’aiuterà a capire qual è la soluzione corretta alla sua situazione, evitando quindi di perdere tempo e denaro in “false soluzioni”. Ci chiami adesso al numero 800662518
Salve, vivo nella casa di mia madre che fa parte di una serie di immobili di proprietà di una società (con debiti verso un professionista e verso equitalia e co.) di cui lei era amministratrice. Sono passati sei anni dalla sua morte e io non ho mai né accettato né rifiutato l’eredità. L’altro socio è irreperibile e non ha mai fatto nulla in tanti anni, né nominato un nuovo amministratore. Questo professionista ha fatto istanza di pignoramento, sono venuti anche a casa a prendere le misure e fare foto e credo che tra 4-5 mesi andrà anche all’asta. Secondo voi per salvare la casa in cui vivo, ha senso accettare l’eredità, accedere alla legge 3 e vendere gli immobili tranne la casa?
Salve sig Vittorio, grazie per avere scritto. La risposta al suo quesito non è semplice da sintetizzare in poche righe, specialmente perché ci servirebbe capire meglio alcune cose più specifiche e tecniche della sua situazione. Quello che posso dirle è che, visto che il creditore ha messo in atto già una procedura legale e arriverà l’asta a breve, la cosa che deve fare senza aspettare neppure un solo istante è CHIAMARE IL NUMERO VERDE 800 66 25 18 e richiedere con urgenza una consulenza gratuita con i nostri specialisti che le potranno dare maggiori informazioni, più chiare e precise. Non perda tempo e chiami perché la sua situazione potrebbe rapidamente complicarsi e non ha alcun senso rischiare visto che la soluzione potrebbe essere ad un passo da lei. Buona vita.
Ciao da un po’ di anni mi porto con me delle contravvenzioni non pagate che attualmente sono arrivate ad un debito molto elevato e di cui non so più come uscirne attualmente ancora non mi è stato tolto nulla ma il debito e così alto che per me che sono un operaio e umanamente impossibile saldarlo
Gentilissimo Carmine, grazie per aver lasciato il suo commento.
Il problema delle contravvenzioni non pagate è purtroppo comune a moltissime persone che non potendo sostenere “spese impreviste” si vedono costrette a lasciare indietro alcuni debiti. Questo però comporta un aumento dell’indebitamento ogni giorno che passa. Infatti per tutti i debiti col passare del tempo vengono maturati degli interessi, ecco perché ci capita spesso di incontrare clienti che scoprono di avere centinaia di migliaia di euro di debiti con lo Stato, anche se inizialmente erano poche migliaia. Gli interessi fanno lievitare i debiti ecco perché consigliamo sempre di non aspettare a prendere in mano la situazione, anche perché si è ad alto rischio di pignoramento, sia dello stipendio che del conto corrente ma anche dei propri beni… anche gli immobili. Per sapere come risolvere questo problema deve assolutamente chiamarci al numero verde 800 66 25 18 le forniremo una consulenza gratuita con uno dei nostri specialisti e la daremo tutte le risposte di cui ha bisogno. Il nostro lavoro è proprio quello di aiutare chi come lei non riesce più umanamente a far fronte ai propri debiti, ci contatti con fiducia… e non aspetti altro tempo!
Salve.
Vorrei sapere se per ricorrere alla legge 3 bisogna essere stato segnalato al CRIF o basta essere un potenziale sovraindebitato.
Cerco di spiegarmi meglio:
Se si ha un mutuo,un finanziamento e una cessione del quinto, ma con enormi difficoltà si riesce a rispettare le scadenze “ancora per poco” si può usufruire della legge o bisogna essere stati segnalati?
Grazie.
Salve Cosimo, per accedere ai benefici della legge 3/2012 (oggi contenuta anche nel nuovo codice della crisi) ci si deve trovare in una situazione di sovraindebitamento, ovvero tutti i debiti che si hanno devono essere impossibili da sostenere e da quello che ci scrive sembra essere il suo caso, per questa ragione (e per darle una risposta più dettagliata e specifica per il suo caso) le consiglio di chiamarci subito al numero verde 800 66 25 18 e le daremo una consulenza gratuita e senza impegno. Chiami subito però, perché è importante per il suo bene intervenire il prima possibile, per evitare che peggiorino le cose. chiami senza indugio, il numero verde è attivo 7 giorni su 7 24 ore su 24
SALVE IO LAVORO IN UNIVERSITA’ COME IMPIEGATA E PER VARI MOTIVI PERSONALI HO IN BUSTA PAGA DE CESSIONI DEL V DELLO STIPENDIO E UN PIGNORAMENTO. PER CUI IL MIO STIPENDIO E’ DI CIRCA € 600. FUORI BUSTA HO ALTRI PRESTITI PERSONALI. PENSO DI AVERE SPERANZE ZERO VERO? GRAZIE NADIA
Carissima Nadia, la sua situazione è veramente molto complessa e mi rendo conto di quanto possa essere pesante per lei sopportare tutto questo, viste le condizioni in cui si trova.
Capisco che possa sentirsi sconfortata e che possa temere di non avere speranze, ma c’è una buona notizia per lei, perché non tutto è perduto. Ovviamente per darle la certezza che potrà liberarsi da tutti i suoi problemi di indebitamento è necessario che analizziamo attentamente tutta la sua situazione, ma non si preoccupi di questo perché le forniremo una consulenza del tutto gratuita (e senza impegno) con il nostro specialista a lei più vicino. Per prenotare questo appuntamento deve chiamare senza aspettare ancora un solo istante il nostro numero verde 800 66 25 18.
Solo in questo modo potremo darle una via “prioritaria” rispetto la lunga lista d’attesa che si è venuta a creare nell’ultimo periodo, dopo che banche, finanziarie e le cartelle esattoriali sono tornate all’attacco per recuperare i crediti arretrati.
Chiami subito e le daremo tutte le risposte di cui ha bisogno per fare conoscere in modo chiaro e semplice in che modo la legge 3/2012 può essere la soluzione che stava cercando.
Le consiglio inoltre di guardare questo video -> https://youtu.be/KwZTfTJRC0E in cui un nostro cliente racconta come è riuscito grazie a noi a tornare a vivere serenamente, anche se la sua situazione era molto complicata (ed anche lui aveva praticamente lo stipendio dimezzato per colpa dei pignoramenti).
Buongiorno, ho fatto tutta la procedura della Legge 3 e la sentenza del Tribunale è stata lasciarmi quel minimo garantito per vivere prendendo tutto ciò che è in più del mio stipendio per 4 anni più la casa che andrà all’asta, sono una dipendente pubblica ma è possibile questo? Si può fare ricorso contro la sentenza?
Salve signora, come certamente potrà comprendere non possiamo darle una risposta corretta senza conoscere tutta la situazione, senza aver un quadro chiaro dei redditi, debiti e patrimonio… Ovviamente quello che si può fare è un reclamo alla sentenza, ma entro un tempo limitato (cosa che generalmente si fa quando l’istanza viene rigettata dal giudice, non nel caso contrario, dato che prima di proporre i termini della procedura il cliente deve essere favorevole alla proposta). Quello che le consiglio, anche per ragioni di trattamento delle sue informazioni personali, è di chiamare il numero verde 800 66 25 18 specificando che ha ricevuto la nostra risposta dal blog per ottenere una consulenza sul suo caso particolare.
Buona sera.
Attualmente mi porto dietro una bella cifra a equitalia,più un finanziamento,un altro finanziamento ri negoziato in cambiali e una cessione del quinto.
Lavoro a tempo indeterminato e ora è arrivato il blocco del conto .
Sono residente nella casa dei miei genitori.
Al mio caso è possibile applicare la legge 3 ?
Salve Francesco, grazie per averci scritto. Per poterle dare una risposta certa dobbiamo analizzare nello specifico la sua situazione. Per questa ragione le dico: ci chiami al numero verde 800 66 25 18 e le daremo una consulenza del tutto gratuita e senza impegno.
Buongiorno sono Luigi un dipendente di 43 anni e lavoro come operatore call center da ben 10 anni a tempo indeterminato,dal 2018 in poi ho dovuto sostenere dei finanziamenti un po’ con due finanziarie ed un po’ con la banca per circa 50000 euro.In più ho una cessione del v con vincolo decennale.Ho un contratto di 24 ore settimanali ed il mio stipendio è di circa 700 euro con i 200 della cessione.Fino a marzo mi aveva aiutato mio padre e poi andavo avanti a tappare i buchi con le carte e con qualche finanziamento che avevo chiesto.Ora non posso più pagare e compass mi ha revocato il contratto della carta e anche del finanziamento.Volevo chiedere se con questa legge 3 è possibile accedere per esdebitarmi soprattutto perché non sto pagando più da 4 mesi e iniziano a stare sul collo.Ma soprattutto perché ho spese per 500 euro di affitto e non ho neanche beni immobili.Praticamente tiro avanti con 200 euro e qualche aiuto dai miei genitori ma ho il timore di avere lo stipendio pignorato.La domanda che volevo fare e’ se uno ha depositato istanza in occ e la finanziaria fa un decreto con data posticipata rispetto alla presentazione in occ della pratica,si può impugnare il decreto o no?In poche parole fanno prima a pignorare lo stipendio e poi valutano la pratica?Grazie
Gentilissimo sig. Luigi, grazie davvero per aver letto l’articolo ed aver voluto lasciare qui il suo commento. La sua situazione è certamente molto delicata e necessita di un intervento senza ulteriori indugi. Ci chiami al numero verde 800 66 25 18 o compili il modulo di contatto che trova in fondo all’articolo. Uno specialista di Legge3.it le darà una consulenza gratuita e senza impegno e le mostrerà in modo chiaro se ed in che modo queste procedure possono essere applicate alla sua situazione per eliminare il problema una volta per tutte. Per quanto riguarda la domanda specifica le dico subito che solo con un decreto del giudice si può ottenere “uno scudo protettivo” dalle azioni esecutive dei creditori, quindi è necessario che si adoperi quanto prima a mettersi in contatto con noi.
Buona vita
Salve, sono un pensionato e ho 39.000€ di debiti (mutuo, cessione del quinto, prestito personale), il mio cedolino è di 1.309€ netti, mi sto rendendo conto che il peso del debito è troppo per il mio futuro, credo di non potercela fare, anzi sono già in seria difficoltà, spero vivamente in una soluzione che mi dia la possibilità di pagare una piccola rata e vivere serenamente con la mia famiglia.
Salve sig. Domenico e grazie per aver letto l’articolo e lasciato il suo commento. Le consiglio di contattarci al numero verde 800 66 25 18 o di compilare il modulo di contatto che trova in fondo all’articolo. Uno specialista di Legge3.it le offrirà una consulenza gratuita e senza impegno durante la quale potrà comprendere se ed in che modo queste procedure possono essere applicate alla sua situazione.
Buona vita!
Buon giorno , ho una ditta individuale e sono altamente indebitato , banche , finanziarie e fornitori, volevo sapere , se aderisco ad un piano di sovraindebitamento , avendo la casa intestata la moglie in comugnione dei beni , anche questa deve essre messa in liquidazione . grazie in anticipo
Gentile Fabio, grazie per questa domanda, certamente la sua situazione è simile a quella di tante persone che si trovano a dover fronteggiare tanti debiti che non riescono a pagare. Deve essere chiara una cosa, così per come ci sta ponendo la questione risulta molto difficile dare una risposta completa e corretta, quindi le consiglio di chiamarci al numero verde 800 66 25 18 e di fissare una consulenza gratuita e senza impegno con i nostri specialisti che inquadreranno tutta la sua situazione nel dettaglio e le mostreranno se ed in che modo queste procedure possono essere applicate al suo caso specifico.
Buona vita!
buongiorno , la legge 3 .it , vale anche per multe amministrative ?non pagate , e ora diventate di una cifra che non si riuscira’ mai a pagare ? chiedo per un amico con residenza regolare egiziano .
Gentile Vittorio, grazie per aver letto l’articolo ed aver lasciato il tuo commento. In merito alla tua domanda, per poterti dare una risposta certa e che ti possa dare un’indicazione sicura è necessario analizzare la situazione debitoria, patrimoniale e reddituale nel complesso, altrimenti rischieremmo di indurti in errore. Per questa ragione, prima di tutto, consiglia al tuo amico di contattarci al numero verde 800 66 25 18 per prenotare una consulenza gratuita e senza impegno con i nostri specialisti. Solo dopo un’attenta analisi potremo aiutare in modo concreto questa persona. La cosa più importante è non aspettare oltre e contattarci subito, perché la situazione potrebbe diventare molto più complicata col passare dei giorni. Grazie e Buona vita!